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Via Matteotti, 74 - Cormons

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STATUTO

Collio Bike Team A.S.D.

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall’art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione culturale sportiva denominata “Collio Bike Team Associazione Sportiva Dilettantistica”, con sede sociale in Cormons (GO) Via Cancelleria Vecchia n: 6.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Oggetto – Scopo
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Lo scopo e le finalità sono le seguenti:/

  • promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle discipline legate al ciclismo;
  • promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
  • organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  • promuovere il turismo mediante itinerari turistici e sportivi per incentivare l’offerta del cicloturismo e valorizzare l’offerta cicloturistica del territorio nell’intento di migliorare le condizioni di accoglienza e di fruizione turistica delle aree ciclabili;
  • promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
  • promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali locali, enogastronomici, storici e monumentali del territorio e, inoltre, proporre attività di formazione professionale e progetti educativi scolastici ed extra-scolastici; divulgare attraverso strumenti audiovisivi e multimediali quanto sia utile per favorire l’approfondimento tecnico ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
  • promuovere l’educazione alimentare in relazione all’attività fisica;
  • attuare attività di intrattenimento ricreative;
  • ottenere per i propri soci, e per quelli di associazioni collegate o aventi finalità similari, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
  • favorire i propri soci, e quelli di associazioni aventi finalità similari o collegate, nell’acquisto di materiali e beni collegati all’attività istituzionale;
  • per il raggiungimento dei propri fini l’associazione potrà collaborare e/o affiliarsi (o affiliare) con associazioni o Enti nazionali ed esteri che svolgono attività analoghe o accessorie all’attività sociale;
  • l’associazione potrà comunque compiere ogni altra attività streitamente legata o comunque utile al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

  • attivare rapporti con Enti Pubblici per collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
  • esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 3 – Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. La qualifica di socio si assume dal rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a partecipare alle elezioni degli organi sociali.

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento del contributo associativo annuale.

Art. 5 – Quota associativa e contributo associativo annuale
I soci sono tenuti a versare una quota associativa all’atto dell’iscrizione ed, annualmente, se
necessario un contributo associativo per il funzionamento dell’associazione e l’attuazione dei suoi scopi e programmi. Sia la quota associativa sia il contributo associativo annuale dovranno essere determinati annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti./

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Recesso – Decadenza – Esclusione
La qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza, cioè mancato pagamento del contributo associativo annuale, per esclusione o per morte.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  • che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione e che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di coniestare gli addebit a fondamento del prowedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Fondo comune
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, dai contributi associativi annuali, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, nonché da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 8 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea degli associati. Tale bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 10 – Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante recapito di lettera raccomandata o a mano, contenente l’ordine del giorno il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Le assemblee sono normalmente presiedute dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente od altra persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Art. 11 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio consuntivo;
  • procede alla nomina delle cariche sociali;
  • delibera sulle attività per l’anno sociale e su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne
sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare e da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 12 – Assemblea straordinaria
L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulla revoca del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Art. 13 – Costituzione e Deliberazioni dell’Assemblea
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

  • in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi (2/3) di tutti gli associati aventi diritto al voto;
  • in seconda convocazione, indetta almeno a distanza di almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il pagamento del contributo associativo annuale e non è ammessa, in nessun caso, la rappresentanza a mezzo delega.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza dei votanti presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. Le delibere di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell’Associazione sono valide a maggioranza di almeno due terzi (2/3) di tutti gli associati aventi diritto al voto.

Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di ire, ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati, resta in carica per DUE ANNI ed è rieleggibile. Ciascun componente decade dopo tre (3) assenze non giustificate ed a seguito di conforme delibera del Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altri società o associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione se riconosciuta da CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina sportiva.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica di un membro del Consiglio, subentrerà il primo dei non eletti e rimarrà in carica per il restante periodo. Il Consiglio elegge fra i propri membri, a votazione palese e maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o consegnare a mano non meno di tre giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

In caso di comprovata urgenza la convocazione potrà essere telefonica ed avrà validità solo se saranno presenti tutti i membri del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  • curare l’eseouzione delle deliberazioni assembleari;
  • redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  • compilare i regolamenti interni, da sottoporre all’Assemblea;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  • nominare i responsabili degli eventuali settori d’attività dell Associazione;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie ed opportune per la corretta amministrazione dell’Associazione.

Art. 15 – Presidente
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Convoca e presiede il Consiglio. E’ responsabile del funzionamento del Consiglio stesso e della correttezza degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione. Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. E’ coadiuvato, per la parte amministrativa, dal Segretario ed, in caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 16- Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente rappresenta l’associazione ed ha gli stessi poteri del Presidente in caso di impedimento o assenza di quest’ultimo.

Art. 17 – Il Segretario
Il Segretario assiste il Presidente nell’organizzazione degli eventi; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle riunioni dell’Assemblea degli Associati; controlla e
vigila sull’attività del Presidente; convoca l’Assemblea in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per dimissioni o revoca del Presidente e nel caso di proposta di revoca dei Presidente avanzata dai Consiglieri.

Art. 18 – Il Tesoriere
Il tesoriere detiene la cassa dell’associazione e i movimenti contabili dell’associazione. Inoltre vigila sull’amministrazione dell’associazione.

Art. 19 – I Consiglieri
I Consiglieri controllano e vigilano l’attività del Presidente e degli altri componenti; partecipano attivamente all’organizzazione degli eventi e manifestazioni, possono fare proposte al Presidente; possono chiedere congiuntamente al Segretario la Convocazione dell’assemblea per la revoca del Presidente.

Art. 20 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attiviti dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 21 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di cui al precedente art. 13. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art. 148, comma 8 lett. b) del TUIR.

Art. 22 – NORMA FINALE
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.

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